3 minuti di lettura

MedDO è l'acronimo di Medical Device Ordinance (Ordinanza sui dispositivi medici) ed è un insieme di norme applicabili ai dispositivi medici da commercializzare in Svizzera. L'ordinanza sui dispositivi medici (MedDO) è in vigore in Svizzera dal 1° gennaio 2002. L'ordinanza è stata inizialmente redatta per essere in linea con le direttive 93/42/CEE (MDD), 90/385/CEE (AIMDD) e 98/79/CE (IVDD) del Consiglio europeo. Da allora, il MedDO è stato rivisto in più occasioni; l'ultima revisione è stata effettuata nel 2021 per allinearsi al Regolamento UE sui dispositivi medici (UE) 2017/745.

Quali sono i requisiti di MedDO?

Il MedDO descrive in dettaglio i requisiti normativi che i produttori di dispositivi devono rispettare per immettere e commercializzare i dispositivi medici in Svizzera. I requisiti del MedDO includono:

  • Nomina di un Rappresentante Autorizzato Svizzero (Swiss Rep) per i produttori stranieri
  • Registrazione dell'operatore economico
  • Segnalazione degli incidenti gravi a Swissmedic
  • Assegnazione dell'UDI
  • Notifica del dispositivo

Quali sono i prerequisiti, i ruoli e le responsabilità di un rappresentante svizzero?

I produttori esteri di dispositivi medici devono nominare un Rappresentante Autorizzato Svizzero (Swiss AR) prima di immettere i prodotti in Svizzera. Il Rappresentante Svizzero agisce per conto del produttore nel paese e fungerà da persona di contatto chiave per Swissmedic e le Autorità associate. Qualsiasi entità legale o persona fisica situata in Svizzera può agire come Swiss AR. Il produttore e il rappresentante devono avere un accordo in essere. Lo Swiss AR è responsabile della sicurezza del prodotto ed è responsabile per i difetti del prodotto.

Who deve essere registrato secondo i regolamenti MedDO?

Tutti gli operatori economici, ovvero produttori, importatori, rappresentanti autorizzati situati in Svizzera, devono registrarsi presso Swissmedic secondo le normative dell'Ordinanza svizzera sui dispositivi medici. L'attività di registrazione deve essere completata entro i primi tre mesi dall'immissione del dispositivo sul mercato svizzero. Per gli operatori economici che hanno già venduto prodotti prima del 26 maggio 2021, in conformità con il MDR 2017/745 e l'IVDR 2017/746, le registrazioni conformi devono essere completate entro il 26 novembre 2021. Dopo la registrazione riuscita, verrà loro assegnato un Numero di Registrazione Unico Svizzero (CHRN). Il Numero di Registrazione Unico Svizzero (CHRN) è un numero di identificazione univoco per identificare un produttore, un rappresentante autorizzato o un importatore.

Cos'è il CHRN e qual è il suo ruolo nella regolamentazione dei dispositivi medici in Svizzera?

Gli operatori economici devono presentare a Swissmedic il modulo di registrazione "Richiesta di registrazione CHRN" insieme alle informazioni richieste. Il modulo di domanda e le informazioni saranno esaminati da Swissmedic e, se ritenuti soddisfacenti, verrà rilasciato un numero di registrazione unico svizzero (CHRN), che è un numero di identificazione unico. Gli onorari dell'Agenzia variano in base alla quantità di lavoro di revisione svolto da Swissmedic, per ogni domanda e per l'assegnazione del CHRN. Gli onorari sono calcolati su base oraria e Swissmedic applica una tariffa di 200 franchi svizzeri all'ora.

Come si registra un dispositivo presso Swissmedic?

La MedDO svizzera richiede ai produttori di notificare i dispositivi medici a Swissmedic prima che vengano immessi sul mercato svizzero. I dispositivi di Classe I, i dispositivi su misura, i sistemi e i kit procedurali, i tessuti umani devitalizzati, i dispositivi medici riconfezionati o rietichettati, i dispositivi medici fabbricati e utilizzati nelle istituzioni sanitarie svizzere, i IVD e i IVD per autotest, e i IVD fabbricati internamente devono essere notificati dagli stakeholder responsabili. Il modulo di notifica debitamente compilato, insieme alle informazioni di supporto, deve essere presentato a Swissmedic.

Quali sono i requisiti UDI previsti da MedDO?

Il fabbricante deve soddisfare tutti i requisiti UDI, tra cui l'assegnazione dell'UDI (Basic UDI-DI), la registrazione nella banca dati EUDAMED e l'inserimento del vettore UDI sull'etichetta del dispositivo o sull'imballaggio o, nel caso di dispositivi riutilizzabili, sul dispositivo stesso (marcatura diretta).

Quali sono i requisiti di MedDO per la segnalazione degli incidenti?

Tutti gli incidenti gravi che si sono verificati in Svizzera devono essere segnalati a Swissmedic scrivendo a materiovigilance@swissmedic.ch. I produttori di dispositivi medici che immettono i dispositivi in Svizzera sono responsabili della segnalazione degli incidenti. In caso di produttori stranieri, il rappresentante autorizzato svizzero deve presentare il rapporto sull'incidente. Gli incidenti devono essere segnalati secondo i criteri definiti nell'Articolo 87 dell'EU MDR.

Criteri

Requisiti di rendicontazione ai sensi dell'articolo 87 dell'EU MDR

Grave minaccia per la salute pubblicaSegnalare immediatamente, ma non oltre 2 giorni
Decesso o grave peggioramento imprevisto dello stato di saluteSegnalare immediatamente, ma non oltre 10 giorni
Altri (potrebbe essere stato il decesso o un grave deterioramento della salute)Segnalare immediatamente, ma non oltre 15 giorni

 

I dispositivi con marchio CE possono essere commercializzati in Svizzera?

I dispositivi con marchio CE possono essere commercializzati in Svizzera se le procedure di valutazione della conformità applicate sono in linea con i requisiti svizzeri e se il certificato CE è rilasciato da un organismo notificato, equivalente a quello descritto nell'ordinanza sui dispositivi medici (MedDO).

Desideri ottenere approfondimenti completi sull'Ordinanza sui Dispositivi Medici (MedDO) e la sua importanza per l'immissione di dispositivi medici sul mercato svizzero? Contatta un esperto normativo per servizi normativi End-to-End per dispositivi medici e IVD in Svizzera.