Affari regolatori regionali dei cosmetici: Regolamentazione dell'industria cosmetica
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I prodotti cosmetici hanno un valore stimato di 67 miliardi di euro in Europa, il che è considerato un'impresa enorme. Il requisito principale durante lo sviluppo di un prodotto cosmetico è garantire la protezione della salute dell'utente, che è anche la base della legislazione cosmetica. Questa protezione consente anche di aumentare la fiducia dei consumatori nel marchio.

LEGISLAZIONE COSMETICA

Il regolamento sui cosmetici è il principale quadro normativo per i prodotti cosmetici finiti nel mercato dell'UE. L'obiettivo principale del regolamento è quello di garantire la tutela della salute dei consumatori e di renderli ben informati, monitorando la composizione e l'etichettatura dei prodotti e valutando la loro sicurezza, concentrandosi principalmente sul divieto di sperimentazione animale.

La prima legge che regola la produzione e la commercializzazione di prodotti cosmetici sicuri è stata introdotta nell'Unione Europea (UE) nel 1976 sotto forma di direttiva (76/768/CEE). Il regolamento sui cosmetici, adottato nel 2009, sostituisce la direttiva 76/768/CE, adottata nel 1976 e sottoposta a numerose revisioni sostanziali.

Dall'11 luglio 2013 è in vigore il nuovo Regolamento UE 1223/2009 (Regolamento sui cosmetici).

  • Rafforza la sicurezza dei prodotti cosmetici e semplifica il quadro di riferimento per tutti gli operatori del settore.
  • Il regolamento semplifica le procedure al punto che il mercato interno dei prodotti cosmetici è ora una realtà

QUALI SONO LE NOVITÀ DELLA NORMATIVA SUI COSMETICI?

REQUISITI DI SICUREZZA RAFFORZATI PER I PRODOTTI COSMETICI:

I produttori devono attenersi a requisiti specifici per la preparazione di una relazione sulla sicurezza del prodotto prima di immetterlo sul mercato. Secondo le linee guida del Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori (SCCS), un prodotto cosmetico messo a disposizione sul mercato deve essere sicuro per la salute umana se utilizzato in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e lo smaltimento, dell'etichettatura e di qualsiasi altra indicazione o informazione fornita dalla persona responsabile.

RAPPORTO SULLA SICUREZZA DEI PRODOTTI COSMETICI:

La valutazione della sicurezza, considerata anche come valutazione completa della sicurezza, deve essere condotta da una persona responsabile sulla base delle informazioni pertinenti. Prima dell'immissione sul mercato, è necessario redigere una relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici (CPSR) per ogni prodotto cosmetico. In conformità con le linee guida SCCS, i dati sugli effetti indesiderati gravi (SUE) e su qualsiasi effetto indesiderato diventano parte integrante del CPSR. Il CPSR è suddiviso in due sezioni: la prima riguarda le "informazioni sulla sicurezza dei cosmetici", mentre la seconda riguarda la "valutazione della sicurezza dei cosmetici".

Inoltre, il No Observed Adverse Effect Level (NOAEL) è il punto di partenza utilizzato per calcolare il margine di sicurezza (MoS). È obbligatorio indicare i motivi per cui non è stata effettuata una valutazione pertinente. Inoltre, prima che i valutatori della sicurezza procedano alla firma finale dei rapporti sulla sicurezza dei cosmetici, devono essere presentati anche il rapporto sulla qualità microbiologica e il rapporto sui test di stabilità.

SEGNALAZIONE DI EFFETTI INDESIDERATI GRAVI

Una persona responsabile avrà il compito di segnalare gli effetti indesiderati gravi (SUE) alle autorità nazionali competenti, che raccoglieranno anche informazioni dagli utenti e dagli operatori sanitari. Le informazioni saranno prontamente disponibili per essere condivise con Member States altri Member States dell'UE.

NUOVE REGOLE PER L'USO DI NANO MATERIALI NEI PRODOTTI COSMETICI:

I coloranti, i conservanti, i filtri UV e i nanomateriali devono essere esplicitamente autorizzati e gli altri nanomateriali presenti in un prodotto che non sono limitati dal Regolamento sui cosmetici saranno oggetto di una valutazione completa della sicurezza a livello UE. I nanomateriali devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti con la parola "nano" tra parentesi dopo il nome della sostanza, ad esempio "biossido di titanio (nano)".

INTRODUZIONE DELLA NOZIONE DI "PERSONA RESPONSABILE":

Secondo le linee guida dell'SCCS, prima di immettere il prodotto cosmetico sul mercato la persona responsabile deve presentare alla Commissione, per via elettronica, le seguenti informazioni

  •  Categoria del prodotto cosmetico e nome
  • Nome e indirizzo della persona responsabile
  • Paese di origine
  • Stato membro in cui il prodotto cosmetico deve essere immesso sul mercato
  • Dati di contatto di una persona fisica
  • La presenza di sostanze sotto forma di nanomateriali
  • Il nome e il numero CAS (Chemicals Abstracts Service) o CE delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR).

PORTALE DI NOTIFICA DEI PRODOTTI COSMETICI:

Si tratta di una procedura di notifica centralizzata adottata in tutta l'UE per tutti i prodotti cosmetici immessi sul mercato dell'Unione. Prima di immettere un prodotto sul mercato, ogni fabbricante deve assicurarsi che il prodotto sia notificato nel Portale di notifica dei prodotti cosmetici dell'UE (CPNP). Si tratta di un sistema di notifica online gratuito; CPNP stato creato per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. Trattandosi di una procedura una tantum, non è necessaria alcuna ulteriore notifica a livello nazionale nell'UE. Tutte le informazioni sono disponibili in formato elettronico alle autorità competenti e ai centri antiveleni o organismi simili.

FILE INFORMATIVO SUL PRODOTTO:

Per ogni prodotto cosmetico (immesso sul mercato) esiste una scheda informativa sul prodotto creata e mantenuta dalla persona responsabile per un periodo di dieci anni (a partire dalla data di immissione sul mercato dell'ultimo lotto del prodotto cosmetico).

GRAFICA ED ETICHETTATURA:

È obbligatorio elencare tutti gli ingredienti sulle etichette dei contenitori dei cosmetici utilizzando termini identici basati sulla Nomenclatura Internazionale degli Ingredienti Cosmetici (INCI) in tutta l'Unione Europea.

L'etichetta deve includere:

  • Nome e indirizzo del produttore, dell'importatore o del distributore
  • Contenuto nominale in peso o volume
  • Data di durata minima o Periodo dopo l'apertura (PAO) per prodotti di durata superiore a 30 mesi
  • Precauzioni da osservare durante l'uso
  • Riferimento di identificazione della merce (ad esempio, numero di lotto/codice di fabbricazione)
  • Funzione del prodotto (a meno che non sia chiaro dalla presentazione)

MOVIMENTO LIBERO:

Member States non Member States rifiutare, vietare o limitare la disponibilità sul mercato dei prodotti cosmetici conformi ai requisiti del regolamento.

DIVIETO DI SPERIMENTAZIONE ANIMALE:

Secondo le nuove normative e linee guida, nell'Unione Europea è stato stabilito che i prodotti cosmetici finiti e gli ingredienti cosmetici non devono essere testati sugli animali.