Indicazioni sui cosmetici dell'UE e un aggiornamento sul termine "Free From
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Nell'Unione Europea (UE), le indicazioni sulla commercializzazione dei cosmetici sono disciplinate dal Regolamento UE (CE n. 655/2013). Il 3 luglio 2017 sono state aggiunte le indicazioni dell'Allegato III - "free from" - all'elenco dei regolamenti che entreranno in vigore o saranno obbligatori a partire dal 1° luglio 2019. Contemporaneamente è stata introdotta l'indicazione dell'Allegato IV "ipoallergenico" .

Che cosa sono questi allegati? Che cosa significano nella realtà? Entriamo nei dettagli.

Allegato III: Indicazioni "Free From

Secondo l'Allegato III, un'indicazione "free-from" utilizzata per un ingrediente cosmetico è vietata, a meno che l'ingrediente non sia considerato illegale per l'uso dalla CE. Di seguito sono riportati alcuni esempi di indicazioni che non saranno più consentite con il cambiamento delle normative:

  • Indicazioni "senza corticosteroidi" - Queste indicazioni sono vietate dalle normative UE.
  • Indicazioni "senza conservanti" - Queste indicazioni non sono consentite se l'ingrediente non deve essere presente nel prodotto o non fa parte dell'elenco ufficiale dei conservanti.
  • Indicazioni "prive di sostanze allergeniche/sensibilizzanti" - Un prodotto non può fornire un'immagine garantita di prodotto privo di allergie.
  • Affermazioni "senza parabeni" - Queste affermazioni denigrano un'intera famiglia di ingredienti il cui uso è legale.
  • Affermazioni "prive di metalli pesanti": si tratta di semplici requisiti normativi che devono essere rispettati.

Allegato IV: Indicazioni "ipoallergeniche

Se un prodotto cosmetico è progettato per ridurre al minimo il potenziale allergenico, solo allora si possono utilizzare indicazioni "ipoallergeniche". Devono essere presentate le prove necessarie per verificare e confermare il potenziale allergenico del prodotto, con il supporto di dati solidi e scientifici. In parole povere, il prodotto "ipoallergenico" non deve contenere allergeni noti o precursori di allergeni. Secondo la CE, gli allergeni devono essere completamente evitati se il prodotto è:

  1. Classificato come sensibilizzante dal Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori (SCCS) della CE.
  2. Sensibilizzanti cutanei di categoria 1, sottocategoria 1A o sottocategoria 1B, secondo i criteri CLP
  3. Generalmente classificato come sensibilizzante
  4. Contiene dati mancanti relativi al suo potenziale sensibilizzante

Poiché il termine "ipoallergenico" non garantisce mai la totale assenza di allergie, un prodotto non deve dare questa impressione.

Poiché i nuovi requisiti per le indicazioni cosmetiche di cui all'Allegato III - "senza" e all'Allegato IV - "ipoallergenico" saranno applicabili dal 1° luglio 2019, i produttori hanno pochissimo tempo per comprenderli e rispettarli. Decodificateli con l'assistenza di un esperto. Rimanete informati. Rimanete conformi.