Il 14 aprile 2025 l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha diffuso la notifica della Svizzera relativa all'adeguamento degli allegati 2 e 3 dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (ordinanza sui prodotti chimici; OChim). 1. Allegato 2 ChemO: -22° ATP delCLP : 27 sostanze o gruppi di sostanze sono stati aggiunti all'elenco delle classificazioni e dell'etichettatura armonizzate delle sostanze pericolose e 16 voci esistenti sono state modificate. -23° ATP delCLP : 22 sostanze o gruppi di sostanze sono stati aggiunti e 10 voci esistenti sono state modificate. -Metodi di prova: gli ultimi sviluppi in materia di metodi di prova dell'UE, dell'OCSE e del Manuale di prove e criteri delle Nazioni Unite sono stati incorporati nella legislazione svizzera. 2.Allegato 3 ChemO: -In linea con l'identificazione da parte dell'UE delle sostanze estremamente preoccupanti, sono state aggiunte sette nuove voci e una voce è stata aggiornata nell'elenco delle sostanze candidate. -L'elenco dei candidati adattato conterrà 247 sostanze o gruppi di sostanze. -L'elenco non è pubblicato nel compendio ufficiale (RO), ma è disponibile su un sito web fedlex, come indicato nella nota a piè di pagina dell'allegato 3 OChem. -Le sostanze continueranno ad essere denominate in inglese, in linea con la prassi dell'UE, e saranno identificate dai numeri CAS ed EC per maggiore precisione. -Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti: Ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'ordinanza sulle sostanze chimiche, l'allegato 3 include sostanze con almeno una delle seguenti proprietà: CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione) PBT (persistenti, bioaccumulabili e tossiche) vPvB (molto persistenti e molto bioaccumulabili) Proprietà equivalenti, come le sostanze che alterano il sistema endocrino -Aggiornamento dell'allegato 3: Sulla base delle decisioni dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA): Decisione D(2024)4144-DC del 18/06/2024 (data di inclusione: 27/06/2024) Decisione D(2024)6225-DC del 10/10/2024 (data di inclusione: 07/11/2024) Decisione D(2024)7663-DC del 17/12/2024 (data di inclusione: 21/01/2025) Una voce aggiornata dalla decisione D(2024)7663-DC del 17/12/2024 -Nuove voci (nomi chimici): 1)Massa di reazione di: trifeniltiophosphato e derivati fenilici butilati terziari 2)Perfluamina 3) Octametiltrisilossano 4) O,O,O-trifenilfosforotioato 5) Acido 6-[(C10-C13)-alchil (ramificato, insaturo)-2,5-diossopirrolidin-1-il]esanoico 6)Trifenil fosfato 7)Bis(ÿ,ÿ-dimetilbenzil) perossido 8)Tris(4-nonilfenile, ramificato e lineare) fosfito -Conseguenze dell'aggiornamento: le schede di sicurezza devono essere aggiornate per includere queste informazioni normative nella Sezione 15. Qualsiasi oggetto contenente una sostanza estremamente preoccupante in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso/peso deve essere accompagnato da informazioni sulla sostanza e da istruzioni per un uso sicuro. La data di entrata in vigore proposta è il 1° agosto 2025 e il termine ultimo per presentare osservazioni è di 60 giorni dalla data di notifica (ovvero il 13 giugno 2025).

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Organizzazione mondiale del commercio (OMC)