Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e abroga la direttiva 94/62/CE (Testo EEA )
Date chiave per l'attuazione
1. Entrata in vigore
- Il regolamento entra in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE (prevista per l'11 febbraio 2025).
- Diventa direttamente applicabile in tutti Member States recepimento nazionale.
2. Sistemi di deposito e restituzione
- Entro il 1° gennaio 2029, Member States garantire che almeno i sistemi di deposito e restituzione istituiti siano conformi ai requisiti minimi elencati nell'allegato X.
- Member States stabilire deroghe a determinate condizioni, ma devono notificarle alla European Commission 1° gennaio 2028.
3. Tasse di responsabilità estesa del produttore (EPR) basate sulla riciclabilità
- 18 mesi dopo l'adozione degli atti delegati sulla riciclabilità, i contributi finanziari dei produttori per la conformità devono essere adeguati in base ai livelli di riciclabilità.
4. Obiettivi di riciclabilità degli imballaggi
- Entro il 1° gennaio 2030, potranno essere immessi sul mercato solo gli imballaggi che soddisfano i livelli di riciclabilità A, B o C.
- Entro il 1° gennaio 2038 saranno ammessi solo i livelli A o B.
5. Obiettivi di riduzione dei rifiuti e di riutilizzo
- Entro il 1° gennaio 2030 Member States istituire sistemi che garantiscano una percentuale minima di riutilizzo dei rifiuti di imballaggio.
- Entro il 1° gennaio 2034 la Commissione riesaminerà e valuterà gli obiettivi per il 2030, compresa la loro fattibilità per gli obiettivi del 2040.
6. Sanzioni e applicazione
- Entro il 12 febbraio 2027, Member States stabilire e notificare alla Commissione le sanzioni previste in caso di inadempienza.
7. Rendicontazione e monitoraggio
- Entro il 12 febbraio 2027, la European Commission un Osservatorio europeo sul riutilizzo, incaricato di raccogliere dati e promuovere le migliori pratiche.
- A partire dal 2030, le imprese saranno tenute a riferire annualmente sugli obiettivi di riutilizzo.
8. Requisiti di etichettatura e informazione
- Entro il 12 agosto 2026, la Commissione dovrà adottare atti di esecuzione per stabilire requisiti di etichettatura armonizzati per gli imballaggi.
- Entro il 1° gennaio 2030 entreranno in vigore ulteriori requisiti di marcatura per l'identificazione delle sostanze preoccupanti presenti negli imballaggi.
9. Imballaggi riutilizzabili e settore del take-away
- Entro il 12 febbraio 2027, le imprese del settore HoReCa (alberghi, ristoranti e catering) dovranno consentire ai consumatori di portare i propri contenitori per cibi e bevande da asporto.
- Entro il 12 febbraio 2028, queste imprese dovranno anche offrire opzioni di imballaggio riutilizzabili per i prodotti da asporto.