Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il Regolamento (UE) 2019/1020 e la Direttiva (UE) 2019/904, e che abroga la Direttiva 94/62/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Date chiave di attuazione
1. Entrata in vigore
- Il regolamento entra in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE (prevista per l'11 febbraio 2025).
- Diventa direttamente applicabile in tutti i Member States senza necessità di recepimento nazionale.
2. Sistemi di deposito e restituzione
- Entro il 1° gennaio 2029, i Member States devono garantire che almeno i sistemi di deposito e restituzione stabiliti siano conformi ai requisiti minimi elencati nell'Allegato X.
- I Member States possono stabilire esenzioni a determinate condizioni, ma devono notificare la European Commission entro il 1° gennaio 2028.
3. Contributi di Responsabilità Estesa del produttore (EPR) basati sulla riciclabilità
- 18 mesi dopo l'adozione degli atti delegati sulla riciclabilità, i contributi finanziari dei produttori per la conformità devono essere adeguati in base ai gradi di prestazione di riciclabilità.
4. Obiettivi di riciclabilità degli imballaggi
- Entro il 1° gennaio 2030, solo gli imballaggi che soddisfano i gradi di prestazione di riciclabilità A, B o C potranno essere immessi sul mercato.
- Entro il 1° gennaio 2038, saranno consentiti solo i gradi A o B.
5. Obiettivi di riduzione dei rifiuti e di riutilizzo
- Entro il 1° gennaio 2030, i Member States devono istituire sistemi che garantiscano il riutilizzo di una percentuale minima di rifiuti di imballaggio.
- La Commissione esaminerà e valuterà gli obiettivi per il 2030 entro il 1° gennaio 2034, inclusa la loro fattibilità per gli obiettivi del 2040.
6. Sanzioni e applicazione
- Entro il 12 febbraio 2027, i Member States devono stabilire e notificare alla Commissione le sanzioni per la non conformità.
7. Requisiti di segnalazione e monitoraggio
- Entro il 12 febbraio 2027, la European Commission istituirà un Osservatorio europeo sul riutilizzo, raccogliendo dati e promuovendo le migliori pratiche.
- Dal 2030 in poi, le aziende saranno tenute a riferire annualmente sugli obiettivi di riutilizzo.
8. Requisiti di Labelling e informazione
- Entro il 12 agosto 2026, la Commissione deve adottare atti di esecuzione per stabilire requisiti di Labelling armonizzati per gli imballaggi.
- Entro il 1° gennaio 2030, entreranno in vigore requisiti di marcatura aggiuntivi per l'identificazione delle sostanze problematiche negli imballaggi.
9. Imballaggi riutilizzabili e settore del take-away
- Entro il 12 febbraio 2027, le aziende del settore HoReCa (Hotel, Ristoranti e Catering) devono consentire ai consumatori di portare i propri contenitori per cibi e bevande da asporto.
- Entro il 12 febbraio 2028, queste aziende devono anche offrire opzioni di imballaggio riutilizzabile per i prodotti da asporto.

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